Art. 523 C.C. – Devoluzione nelle successioni testamentarie

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Ordine di Devoluzione

Nelle **successioni testamentarie**, se il testatore non ha disposto una **sostituzione**, la parte del rinunziante si devolve agli altri coeredi che avrebbero concorso con lui, **salvo il diritto di rappresentazione** e salvo quanto disposto dall’Art. 552 C.C. (Cautela sociniana).

Comma 2: Ordine di Priorità

Se non opera né la sostituzione, né la rappresentazione, né l’accrescimento, l’eredità si devolve secondo le regole della **successione legittima**.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina la sorte della quota rinunziata quando la vocazione successoria deriva da un testamento.

Contenuto

Se il chiamato per testamento rinunzia all'eredità, la sua quota si devolve secondo le disposizioni testamentarie eventualmente previste per tale evenienza (sostituzione), o secondo le regole sull'accrescimento tra i coeredi testamentari; in mancanza, per la quota vacante si apre la successione legittima.

Profili applicativi

La priorità riconosciuta alla volontà del testatore, quando questi ha previsto una sostituzione, riflette il principio generale per cui le disposizioni testamentarie prevalgono sulle regole legali, che intervengono solo in via residuale quando il testatore nulla ha previsto.

In sintesi

Nella successione testamentaria, la quota rinunziata segue prima le disposizioni del testatore, poi le regole sull'accrescimento, e infine, se necessario, la successione legittima.