Art. 524 C.C. – Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Azione dei Creditori

Se il chiamato all’eredità rinunzia, i suoi **creditori** possono farsi **autorizzare dal giudice** ad **accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante**, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.

Comma 2: Presupposto e Termine

Il diritto dei creditori si prescrive in **cinque anni** dalla rinunzia. Il diritto di subentrare è esercitabile solo se la rinunzia è stata fatta **in pregiudizio** dei loro diritti.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Offre ai creditori del rinunziante uno strumento per reagire a una rinunzia compiuta a loro danno.

Contenuto

I creditori del rinunziante, se la rinunzia arreca loro pregiudizio, possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo fine di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei propri crediti, senza che il rinunziante ne tragga alcun vantaggio ulteriore.

Profili applicativi

Questo rimedio impedisce che il debitore, rinunciando a un'eredità vantaggiosa, possa sottrarre ai propri creditori una risorsa patrimoniale su cui essi avrebbero potuto altrimenti soddisfarsi, in coerenza con i principi generali a tutela del ceto creditorio.

In sintesi

I creditori del rinunziante possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità al suo posto, per soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza dei loro crediti.