| TESTO VIGENTE DELLA NORMA (Sintesi) |
|
| COMMENTO SINTETICO |
L’Art. 525 C.C. introduce una deroga al principio di irrevocabilità degli atti di disposizione successoria: la **rinunzia è revocabile** purché non siano venute meno le condizioni oggettive. * **Limiti Temporali:** La revoca è possibile solo finché non è scaduto il termine di **prescrizione decennale** del diritto di accettare (Art. 480 C.C.). * **Limite Oggettivo (Acquisto di Terzi):** Il limite fondamentale è che l’eredità non sia stata **già acquistata** (accettata) da un altro chiamato (es. i chiamati successivi per rappresentazione o accrescimento). Una volta che il chiamato successivo ha accettato, il trasferimento del diritto si è consolidato e la rinunzia non può più essere revocata. * **Forma:** La revoca non richiede la forma solenne della rinunzia (Art. 519 C.C.) e coincide con l’**accettazione stessa** (anche tacita), che deve intervenire nei termini e nei modi di legge. * **Natura:** La revoca non è una vera e propria *revoca* dell’atto precedente, ma un esercizio tardivo del diritto di accettare, reso possibile dal fatto che l’effetto retroattivo della rinunzia non si è ancora consolidato in un acquisto definitivo da parte di altri. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Rinunzia**” ➡️ **Revocabile** (Tramite Accettazione) ➡️ **Condizioni:** 1) Non Scaduto Termine **10 Anni** (Prescrizione Accettazione); 2) Eredità **Non Ancora Accettata** da Altro Chiamato. |
Comma 1: Facoltà di Revoca
**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Rinunzia**” ➡️ **Revocabile** (Tramite Accettazione) ➡️ **Condizioni:** 1) Non Scaduto Termine **10 Anni** (Prescrizione Accettazione); 2) Eredità **Non Ancora Accettata** da Altro Chiamato.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Rinunzia**” ➡️ **Revocabile** (Tramite Accettazione) ➡️ **Condizioni:** 1) Non Scaduto Termine **10 Anni** (Prescrizione Accettazione); 2) Eredità **Non Ancora Accettata** da Altro Chiamato.