Art. 525 C.C. – Revoca della rinunzia

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Facoltà di Revoca

Fino a che il **diritto di accettare l’eredità non è prescritto** contro il chiamato, questi può sempre **revocare la rinunzia** e accettare l’eredità, se questa non è stata nel frattempo **acquistata da altro chiamato**.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Riconosce al rinunziante un margine per ripensare la propria scelta, entro precisi limiti temporali e nel rispetto dei diritti dei terzi.

Contenuto

Finché non sia intervenuta l'accettazione da parte di altri chiamati, il rinunziante può revocare la propria rinunzia e accettare l'eredità, purché non sia decorso il termine di prescrizione previsto per l'accettazione, restando comunque fermi i diritti eventualmente acquistati da terzi sui beni ereditari nel frattempo.

Profili applicativi

Il bilanciamento tra la possibilità di revoca e la tutela dei terzi che, in buona fede, abbiano nel frattempo acquistato diritti sui beni ereditari, evita che la revoca della rinunzia comprometta situazioni giuridiche già consolidatesi.

In sintesi

Il rinunziante può revocare la rinunzia e accettare l'eredità, se nessun altro ha ancora accettato e nel rispetto dei diritti dei terzi.