Art. 53 C.C. – Capacità delle persone giuridichepublishArticoli legali

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

Le persone giuridiche hanno capacità giuridica secondo le norme dell’atto costitutivo e della legge.

COMMENTO SINTETICO La capacità delle persone giuridiche non è illimitata come quella delle persone fisiche. È una **capacità speciale**, delimitata: 1) dallo **scopo** per cui l’ente è stato costituito (indicato nell’atto costitutivo e nello statuto); 2) dalle **disposizioni di legge** che regolano quel tipo specifico di ente (cd. **principio di specialità**).
ESEMPI PRATICI Un’Associazione ambientalista costituita per la tutela del verde non potrebbe validamente aprire una sala da gioco (atto estraneo allo scopo). Una Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) non può distribuire utili ai soci, a differenza di una S.r.l.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 53 C.C.

**Contenuto Visivo:** Icona “Persona Giuridica” all’interno di un recinto. I lati del recinto sono: “Atto Costitutivo/Statuto” e “Legge Speciale”. All’esterno, atti con simbolo “NO” (“Ultra Vires”).