Art. 54 C.C. – Atto costitutivo e statutopublishArticoli legali

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, e le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione.

COMMENTO SINTETICO Indica el **contenuto necessario** degli atti fondativi di una persona giuridica. L’**atto costitutivo** è l’accordo dei fondatori, lo **statuto** è il regolamento interno. Devono specificare: il **nome**, lo **scopo** (elemento fondamentale), il **patrimonio iniziale**, la **sede legale** e le **regole di funzionamento** (organi amministrativi, loro poteri, ecc.).
ESEMPI PRATICI Per costituire una Fondazione, i fondatori redigono un atto costitutivo che indica il nome “Fondazione X”, lo scopo (es. “promuovere la ricerca medica”), la dotazione patrimoniale (es. 100.000 euro) e la sede (es. Milano). Lo statuto dirà come è composto il consiglio di amministrazione e quali sono i suoi poteri.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 54 C.C.

**Contenuto Visivo:** Icona documento “ATTO COSTITUTIVO/STATUTO”. Elenco puntato: “Nome”, “Scopo”, “Patrimonio”, “Sede”, “Regole Funzionamento”.