Testo della norma
L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, e le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 54 c.c. disciplina la dichiarazione di morte presunta, stabilendo che quando sono trascorsi dieci anni dall'ultima notizia dell'assente (o termini più brevi nei casi speciali), il tribunale può dichiarare la morte presunta. La dichiarazione di morte presunta produce effetti analoghi alla morte effettiva consentendo lo scioglimento del matrimonio e la definitiva apertura della successione.
Dichiarazione di morte presunta: presupposti e effetti
La dichiarazione di morte presunta è disciplinata come segue: 1) presupposto temporale ordinario: la morte presunta si dichiara quando sono trascorsi dieci anni dall'ultima notizia dell'assente; il termine decorre dall'ultimo giorno dell'anno in cui si è avuta l'ultima notizia; 2) termini abbreviati: il termine è ridotto a cinque anni se l'assente aveva più di settantacinque anni al momento della scomparsa; il termine è di due anni se la scomparsa è avvenuta in circostanze di imminente pericolo (naufragio, disastro aereo, guerra, sisma, inondazione); in questi casi si presume con maggiore probabilità la morte; 3) procedura: la domanda si propone al tribunale dell'ultimo domicilio; il tribunale dispone le opportune indagini, pubblica gli avvisi e, se convinto, dichiara la morte presunta con sentenza; la sentenza è trascritta nei registri dello stato civile; 4) effetti patrimoniali: con la dichiarazione di morte presunta si apre definitivamente la successione; i presunti eredi diventano eredi definitivi; le garanzie prestate dai possessori temporanei vengono svincolate; 5) scioglimento del matrimonio: la dichiarazione di morte presunta determina lo scioglimento del matrimonio; il coniuge superstite può risposarsi liberamente; se l'assente tornasse, il secondo matrimonio non è automaticamente travolto; 6) ritorno del presunto morto: se il soggetto dichiarato morto presumibilmente ritorna o si prova che era vivo alla data della morte presunta, ha diritto alla restituzione dei beni nello stato in cui si trovano al momento del ritorno; non ha azione per i beni già alienati dai presunti eredi a titolo oneroso a terzi in buona fede. La morte presunta è lo strumento che scioglie definitivamente l'incertezza giuridica creata dalla scomparsa prolungata.
Profili applicativi
La dichiarazione di morte presunta è fondamentale per i beneficiari di polizze assicurative sulla vita: la compagnia assicurativa non liquida la polizza fino alla prova della morte dell'assicurato; con la dichiarazione di morte presunta i beneficiari della polizza possono chiedere la liquidazione dell'indennizzo; se l'assicurato poi tornasse, la compagnia può esercitare un'azione di ripetizione per la somma pagata; il beneficiario che avesse già speso l'indennizzo di buona fede potrebbe non essere tenuto alla restituzione integrale; la dichiarazione di morte presunta sblocca definitivamente le situazioni patrimoniali congelate dall'incertezza.
In sintesi
La morte presunta si dichiara dopo dieci anni dall'ultima notizia (cinque se l'assente aveva più di settantacinque anni; due in caso di scomparsa in circostanze di pericolo imminente); il tribunale dichiara la morte presunta con sentenza trascritta nei registri dello stato civile; la dichiarazione apre definitivamente la successione e scioglie il matrimonio consentendo le nuove nozze del coniuge; se il presunto morto ritorna ha diritto ai beni nello stato attuale ma non a quelli alienati a terzi in buona fede; è lo strumento definitivo per sciogliere l'incertezza della scomparsa.