Art. 547 C.C. – Riserva a favore degli ascendenti in concorso con il coniuge

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

TESTO VIGENTE DELLA NORMA (Sintesi)

Comma 1: Rinvio e Specificazione

Quando chi muore lascia solo **ascendenti** e **coniuge**, si applicano le disposizioni dell’articolo 543 C.C.

Comma 2: Divisione della Quota (Ripetizione)

La quota riservata agli ascendenti è ripartita tra di essi secondo le disposizioni dell’articolo 538, comma 2, C.C. (divisione per linee e grado più vicino).

COMMENTO SINTETICO L’Art. 547 C.C. ha un contenuto di fatto **già esposto** e disciplinato dagli articoli precedenti (in particolare il 543 C.C. e il rinvio al 538 C.C.).
* **Natura Ripetitiva:** La norma ribadisce la regola del **concorso tra coniuge e ascendenti** (in assenza di figli), stabilendo le quote in: $frac{1}{2}$ al coniuge e $frac{1}{4}$ agli ascendenti.
* **Scopo:** Sebbene sia ridondante, la sua permanenza nel codice garantisce la chiarezza dell’ordine delle priorità e delle quote in una delle ipotesi di concorso meno frequenti ma più specifiche della successione necessaria.
* **Regola di Divisione:** Ribadisce che la quota di $frac{1}{4}$ degli ascendenti si divide tra la linea paterna e quella materna, con prevalenza del parente di grado più vicino.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema visuale semplificato per Art. 547 C.C. Riserva Ascendenti Coniuge.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Art. 547 C.C. = Art. 543 C.C.**” ➡️ **Coniuge:** $frac{1}{2}$ ➕ **Ascendenti:** $frac{1}{4}$ ➡️ **Si Applica** divisione Art. 538 C.C. (Divisione per Linee/Grado).

Comma 1: Rinvio e Specificazione

Comma 2: Divisione della Quota (Ripetizione)

Schema visuale semplificato per Art. 547 C.C. Riserva Ascendenti Coniuge.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Art. 547 C.C. = Art. 543 C.C.**” ➡️ **Coniuge:** $frac{1}{2}$ ➕ **Ascendenti:** $frac{1}{4}$ ➡️ **Si Applica** divisione Art. 538 C.C. (Divisione per Linee/Grado).

Schema visuale semplificato per Art. 547 C.C. Riserva Ascendenti Coniuge.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Art. 547 C.C. = Art. 543 C.C.**” ➡️ **Coniuge:** $frac{1}{2}$ ➕ **Ascendenti:** $frac{1}{4}$ ➡️ **Si Applica** divisione Art. 538 C.C. (Divisione per Linee/Grado).

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