Art. 548 C.C. – Legato in sostituzione di legittima

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

TESTO VIGENTE DELLA NORMA (Sintesi)

Comma 1: Scelta del Legittimario

Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salvo quanto risulta dalle disposizioni seguenti. Il legato in sostituzione di legittima ha lo scopo di estinguere il diritto del legittimario alla sua quota.

Comma 2: Facoltà di Scelta

Il legittimario cui è lasciato un legato in sostituzione della legittima può:
1. **Rinunziare al legato** e chiedere la legittima (esercitando l’azione di riduzione).
2. **Conseguire il legato**, perdendo il diritto di chiedere un supplemento, anche se il valore del legato sia inferiore a quello della legittima (a meno che non gli sia stata espressamente attribuita la facoltà di chiedere il supplemento).

Comma 3: Diritto alla Disponibile

In ogni caso, il legato in sostituzione di legittima si **imputa alla quota di legittima**. Se il valore del legato eccede la quota disponibile, il legittimario deve rinunziare a tale eccedenza per conseguire il legato.

COMMENTO SINTETICO L’Art. 548 C.C. (più precisamente **Art. 551 C.C.** nel testo riformato del codice civile italiano è quello che regola il legato in sostituzione di legittima) disciplina una tecnica che il *de cuius* utilizza per escludere il legittimario dalla comunione ereditaria, offrendogli un lascito a titolo particolare.
* **Legato in Sostituzione (o *Cum Potestate Eligendi*):** Il testatore offre al legittimario un **aut-aut**: accettare il legato (e rinunciare a diventare erede) o rinunciare al legato (e agire per ottenere la quota di legittima come erede).
* **Effetto Alternativo:**
* **Accettazione Legato:** Il legittimario consegue il legato (a titolo particolare) e perde il diritto di agire in riduzione. Egli non diventa erede.
* **Rinunzia Legato:** Il legittimario rinuncia al legato e può agire in riduzione per ottenere la sua quota di erede (a titolo universale).
* **Imputazione:** Il valore del legato, se accettato, si imputa interamente alla quota di legittima spettante al beneficiario. La differenza fondamentale con il legato in conto di legittima (Art. 549 C.C.) è che in quest’ultimo il legittimario può chiedere il supplemento se il valore è inferiore.
* **Nota:** La pretermissione (esclusione totale dalla successione) è anch’essa una lesione della legittima che consente al legittimario di esercitare l’azione di riduzione.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema visuale semplificato per Art. 548 C.C. Legato in Sostituzione.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Legato in Sostituzione**” ➡️ **Legittimario Sceglie:** 1. **Accetta Legato** (Perde Azione di Riduzione) $underline{OPPURE}$ 2. **Rinunzia Legato** (Esercita Azione di Riduzione per quota intera).

Comma 1: Scelta del Legittimario

Comma 2: Facoltà di Scelta

Comma 3: Diritto alla Disponibile

Schema visuale semplificato per Art. 548 C.C. Legato in Sostituzione.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Legato in Sostituzione**” ➡️ **Legittimario Sceglie:** 1. **Accetta Legato** (Perde Azione di Riduzione) $underline{OPPURE}$ 2. **Rinunzia Legato** (Esercita Azione di Riduzione per quota intera).

Schema visuale semplificato per Art. 548 C.C. Legato in Sostituzione.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Legato in Sostituzione**” ➡️ **Legittimario Sceglie:** 1. **Accetta Legato** (Perde Azione di Riduzione) $underline{OPPURE}$ 2. **Rinunzia Legato** (Esercita Azione di Riduzione per quota intera).

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