Art. 548 C.C. – Legato in sostituzione di legittima

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Scelta del Legittimario

Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salvo quanto risulta dalle disposizioni seguenti. Il legato in sostituzione di legittima ha lo scopo di estinguere il diritto del legittimario alla sua quota.

Comma 2: Facoltà di Scelta

Il legittimario cui è lasciato un legato in sostituzione della legittima può:
1. **Rinunziare al legato** e chiedere la legittima (esercitando l’azione di riduzione).
2. **Conseguire il legato**, perdendo il diritto di chiedere un supplemento, anche se il valore del legato sia inferiore a quello della legittima (a meno che non gli sia stata espressamente attribuita la facoltà di chiedere il supplemento).

Comma 3: Diritto alla Disponibile

In ogni caso, il legato in sostituzione di legittima si **imputa alla quota di legittima**. Se il valore del legato eccede la quota disponibile, il legittimario deve rinunziare a tale eccedenza per conseguire il legato.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Introduce la possibilità, per il testatore, di soddisfare il legittimario con un legato anziché con l'attribuzione diretta della quota di legittima.

Contenuto

Il testatore può disporre a favore del legittimario un legato in sostituzione della legittima; il legittimario può scegliere se ritenere il legato, rinunciando alla legittima, oppure rinunciare al legato per chiedere la legittima stessa secondo le regole ordinarie.

Profili applicativi

La possibilità di scelta lasciata al legittimario bilancia la volontà del testatore di organizzare diversamente la propria successione con la tutela sostanziale della posizione del legittimario, che non può comunque essere privato del diritto a una quota adeguata.

In sintesi

Il legittimario destinatario di un legato in sostituzione della legittima può scegliere se tenerlo o rinunciarvi per chiedere la legittima.