Testo della norma
Comma 1: Principio di Integrità
Il testatore **non può imporre pesi o condizioni** sulla quota spettante ai legittimari, salva l’applicazione delle norme sulla cautela sociniana (Art. 550 C.C.) e sul legato in sostituzione di legittima (Art. 551 C.C.).
Comma 2: Nullità
Ogni peso o condizione imposta si ha per **non apposta**.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Presidia l'intangibilità sostanziale della quota di legittima, vietando al testatore di condizionarla con pesi o limiti.
Contenuto
Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota riservata ai legittimari, salvo quanto specificamente previsto per la cautela sociniana; le eventuali disposizioni testamentarie che violano questo divieto si considerano non apposte, mentre la disposizione principale conserva efficacia.
Profili applicativi
Il divieto assicura che la legittima giunga al legittimario libera da vincoli imposti unilateralmente dal testatore, coerentemente con la funzione della riserva di garantire una tutela patrimoniale piena, e non condizionata alla volontà del defunto.
In sintesi
Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota di legittima, che deve restare libera da vincoli.