Art. 549 C.C. – Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Principio di Integrità

Il testatore **non può imporre pesi o condizioni** sulla quota spettante ai legittimari, salva l’applicazione delle norme sulla cautela sociniana (Art. 550 C.C.) e sul legato in sostituzione di legittima (Art. 551 C.C.).

Comma 2: Nullità

Ogni peso o condizione imposta si ha per **non apposta**.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Presidia l'intangibilità sostanziale della quota di legittima, vietando al testatore di condizionarla con pesi o limiti.

Contenuto

Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota riservata ai legittimari, salvo quanto specificamente previsto per la cautela sociniana; le eventuali disposizioni testamentarie che violano questo divieto si considerano non apposte, mentre la disposizione principale conserva efficacia.

Profili applicativi

Il divieto assicura che la legittima giunga al legittimario libera da vincoli imposti unilateralmente dal testatore, coerentemente con la funzione della riserva di garantire una tutela patrimoniale piena, e non condizionata alla volontà del defunto.

In sintesi

Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota di legittima, che deve restare libera da vincoli.