Art. 553 C.C. – Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Prevalenza della Legittima

Le **porzioni spettanti agli eredi legittimi** (quando non concorrono legittimari) si riducono proporzionalmente nella misura in cui esse sono **eccedenti** la porzione disponibile, e si riducono anche per reintegrare la quota riservata ai legittimari (se presenti).

Comma 2: Effetto della Riduzione

Se, a causa di disposizioni testamentarie che eccedono la disponibile, la quota di un legittimario è lesa, la porzione degli eredi legittimi **si riduce proporzionalmente** fino a concorrenza della porzione disponibile e quindi della legittima lesa.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'azione di riduzione è lo strumento con cui i legittimari tutelano la propria quota di riserva quando il de cuius ha disposto — per testamento o per donazione — oltre la quota disponibile. L'art. 553 c.c. stabilisce le modalità con cui si procede alla riduzione delle disposizioni testamentarie.

Contenuto

Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre si riducono in proporzione, senza distinguere tra eredi e legatari, a meno che il testatore non abbia indicato una diversa graduatoria. La riduzione opera proporzionalmente su tutte le disposizioni testamentarie: se vi sono sia istituzioni di erede sia legati, si riducono tutte in proporzione alla misura in cui ciascuna incide sulla quota disponibile. Solo quando le disposizioni testamentarie risultino insufficienti a reintegrare la legittima si procede alla riduzione delle donazioni (art. 554 c.c.), a partire dalla più recente.

Profili applicativi

La riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie protegge il principio di parità tra beneficiari testamentari: nessuno subisce la riduzione più degli altri a meno che il testatore non abbia espressamente stabilito una diversa graduatoria (es. «si riduca prima il legato X»). L'azione di riduzione non è automatica: deve essere proposta dal legittimario leso in giudizio, con domanda riconvenzionale nel giudizio di divisione o con azione autonoma. La riduzione opera sempre con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione: il bene reintegrato entra nell'asse ereditario come se la disposizione lesiva non fosse mai stata fatta.

In sintesi

L'art. 553 c.c. stabilisce che le disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile si riducono proporzionalmente, senza distinzione tra istituzioni ereditarie e legati, e che solo dopo tale riduzione si procede a quella delle donazioni.