Art. 558 C.C. – Modo di eseguire la riduzione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Riduzione Proporzionale

La riduzione delle disposizioni testamentarie (Art. 554 C.C.) lesive della legittima si fa **proporzionalmente**, senza distinguere tra eredi e legatari.

Comma 2: Riduzione del Legato

Se il testatore ha disposto più legati, la riduzione avviene proporzionalmente anche tra i legatari.

Comma 3: Legato Privilegiato

Nel caso previsto dal comma 3 dell’articolo 554 C.C. (disposizione con precedenza), la riduzione avviene solo per l’eccedenza, dopo aver esaurito la riduzione delle altre disposizioni.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 558 c.c. — il cui titolo rubricato è «imputazione ex se» — disciplina come le donazioni ricevute dal legittimario stesso dal de cuius durante la vita si imputino alla sua quota di legittima, riducendo o azzerando il credito di riduzione che il legittimario potrebbe vantare.

Contenuto

Il legittimario che intende esercitare l'azione di riduzione deve imputare alla sua quota di legittima le donazioni e i legati che ha ricevuto dal defunto, salvo che ne sia stato espressamente dispensato. L'imputazione avviene sul valore della quota di legittima calcolata al momento dell'apertura della successione: se le donazioni ricevute sono superiori o uguali alla legittima, il legittimario non può esercitare l'azione di riduzione. Se le donazioni superano la legittima ma non la quota disponibile, il legittimario ha ricevuto più di quanto gli spettava di diritto ma non può agire in riduzione (essendo già stato soddisfatto); se superano anche la quota disponibile, è lui stesso a dover restituire l'eccedenza agli altri legittimari.

Profili applicativi

L'imputazione ex se è una conseguenza del principio di coerenza: il legittimario che ha già ricevuto in vita donationi superiori alla sua riserva non può invocare la reintegrazione della stessa. La dispensa dall'imputazione può essere prevista dal donante nell'atto di donazione: in tal caso il legittimario mantiene le donazioni ricevute e può ancora esercitare l'azione di riduzione per la parte di legittima non soddisfatta. Il calcolo dell'imputazione avviene sul valore del bene donato al momento dell'apertura della successione, non al momento della donazione.

In sintesi

L'art. 558 c.c. impone al legittimario di imputare alla propria quota di legittima le donazioni e i legati ricevuti dal defunto prima di esercitare l'azione di riduzione, salvo dispensa espressa, con il risultato che l'azione è preclusa se le liberalità già ricevute coprono la riserva.