Testo della norma
Comma 1: Modalità di Riduzione
Se la riduzione ha per oggetto un **immobile**, essa si fa **separando** la porzione occorrente per integrare la legittima.
Comma 2: Immobile non Comodo Divisibile (Valore Insufficiente)
Se l’immobile **non è comodamente divisibile** e la porzione da integrare è superiore al **quarto** ($frac{1}{4}$) del valore dell’immobile, l’immobile deve essere **interamente lasciato** nell’eredità (o al legittimario) salvo il diritto di rimborsare al donatario o legatario l’eccedenza.
Comma 3: Immobile non Comodo Divisibile (Valore Sufficiente)
Se l’eccedenza **non supera il quarto** ($frac{1}{4}$) del valore dell’immobile, il donatario o legatario può ritenere tutto l’immobile, **compensando in denaro** il legittimario.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Disciplina le modalità tecniche con cui si esegue la riduzione quando oggetto della disposizione lesiva è un bene immobile.
Contenuto
Se oggetto della riduzione è un immobile, la riduzione si esegue separando dall'immobile stesso, in natura, la parte necessaria a integrare la quota di legittima, quando ciò sia possibile senza pregiudicare il bene; in caso contrario, si procede mediante conguaglio in denaro.
Profili applicativi
La preferenza per la separazione in natura, quando possibile, evita di privare del tutto il beneficiario della disposizione ridotta, limitandosi a restituire ai legittimari solo la porzione dell'immobile effettivamente necessaria a colmare la lesione della legittima.
In sintesi
La riduzione di un immobile avviene, quando possibile, separandone in natura la parte necessaria; altrimenti si ricorre al conguaglio in denaro.