Art. 561 C.C. – Restituzione degli immobili

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Efficacia Reale della Riduzione

Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono **liberi da ogni peso o ipoteca** di cui il legatario o il donatario può averli gravati.

Comma 2: Diritti del Legittimario

Il legittimario che ottiene la restituzione dell’immobile ha diritto anche a ricevere i **frutti** a partire dal giorno della domanda giudiziale di riduzione.

Comma 3: Onere di Pagamento

Il legatario o il donatario è tenuto a rimborsare i pesi e le ipoteche al legittimario, o a **risarcire il danno** per la diminuzione di valore. Il rimborso dovuto per i miglioramenti è regolato secondo l’Art. 1150 C.C.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Quando la donazione è ridotta per reintegrare la legittima, il donatario deve restituire i beni donati. L'art. 561 c.c. disciplina le modalità di tale restituzione e le conseguenze per i terzi acquirenti dei beni donati, tema divenuto di grande rilevanza pratica dopo le riforme del 2005.

Contenuto

  1. Gli immobili donati devono essere restituiti liberi da pesi e ipoteche, salvo quelle iscritte prima della trascrizione della domanda di riduzione.
  2. Il donatario che ha alienato il bene a terzi risponde in valore nei confronti del legittimario, salvo che i terzi acquirenti possano opporre l'acquisto a titolo oneroso e in buona fede.
  3. Dopo la riforma del 2005 (L. 80/2005), i terzi acquirenti di beni immobili donati possono opporre l'azione di riduzione entro venti anni dalla trascrizione della donazione; decorso tale termine, l'azione contro i terzi è prescritta.

Profili applicativi

La riforma del 2005 ha introdotto per i beni immobili un meccanismo di «opposizione» alla donazione: il legittimario può notificare al donatario e ai terzi acquirenti una opposizione alla donazione che sospende il decorso del ventennio, preservando la possibilità di esercitare l'azione di riduzione. Se il donatario non può restituire il bene (perché lo ha alienato e il terzo è protetto) è tenuto a pagare il valore del bene al momento dell'apertura della successione. Per i beni mobili donati, i terzi acquirenti in buona fede sono protetti dall'art. 1153 c.c. (possesso vale titolo) e il legittimario può agire solo in valore contro il donatario.

In sintesi

L'art. 561 c.c. impone al donatario la restituzione dei beni donati liberi da ipoteche successive alla trascrizione della domanda di riduzione; se i beni sono stati alienati, risponde in valore, con la possibilità per i terzi acquirenti in buona fede di opporre il decorso del ventennio.