Art. 562 C.C. – Restituzione di beni mobili

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Impossibilità di Restituzione in Natura

Se i beni mobili soggetti a riduzione sono **alienati** dal donatario o legatario a terzi e la restituzione in natura non può essere domandata (per il principio del **possesso vale titolo**, Art. 1153 C.C.), il donatario o il legatario deve **compensare in denaro** il legittimario, versandogli il valore del bene al momento della domanda giudiziale.

Comma 2: Insolvenza del Donatario/Legatario

L’insolvenza del donatario o legatario non attribuisce al legittimario il diritto di agire contro il terzo acquirente, tranne che non si applichi l’Art. 1153 C.C. (es. se il terzo era in mala fede).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Chiarisce le modalità concrete con cui si attua la restituzione quando la riduzione riguarda una donazione di beni mobili.

Contenuto

Chi è tenuto alla riduzione di una donazione avente per oggetto beni mobili deve restituirli in natura, se ancora esistenti presso di lui, oppure restituirne il valore, se i beni sono stati nel frattempo alienati o consumati.

Profili applicativi

La possibilità di una restituzione per equivalente, quando i beni non sono più disponibili in natura, evita che la riduzione diventi impraticabile per la sola circostanza che il donatario abbia già disposto dei beni ricevuti.

In sintesi

Il donatario tenuto alla riduzione restituisce i beni mobili in natura, se ancora esistenti, o il loro valore se sono stati alienati o consumati.