Art. 564 C.C. – Condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

TESTO VIGENTE DELLA NORMA (Sintesi)

Comma 1: Accettazione con Beneficio di Inventario

Il legittimario che non ha accettato l’eredità con **beneficio d’inventario** non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che la riduzione sia domandata contro altri coeredi.

Comma 2: Imputazione ex se (Obbligo Contabile)

Il legittimario che agisce in riduzione deve **imputare alla sua porzione legittima** le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato dal testatore.

Comma 3: Dispensa dall’Imputazione

La dispensa dall’imputazione non ha effetto a danno dei donatari anteriori.

Comma 4: Legato o Donazione a Non Legittimario

Il legittimario che succede per rappresentazione deve imputare anche le donazioni e i legati fatti al suo ascendente.

COMMENTO SINTETICO L’Art. 564 C.C. elenca i **presupposti necessari** per l’esercizio dell’azione di riduzione, fondamentali per garantire la parità tra i legittimari e la tutela dei terzi.
* **Accettazione Beneficiata (Comma 1):** Questa è la condizione più importante. L’accettazione con beneficio d’inventario serve a **separare il patrimonio** del defunto da quello dell’erede. È richiesta per tutelare i donatari/legatari, che altrimenti sarebbero soggetti all’azione di riduzione da un erede che ha accettato puramente e semplicemente (confondendo i patrimoni e rendendo il donatario/legatario creditore dell’erede stesso). L’eccezione si applica se si agisce solo contro i coeredi (perché qui la confusione patrimoniale non nuoce ai terzi).
* **Imputazione *Ex Se* (Comma 2):** Il legittimario che agisce deve **imputare** (sottrarre virtualmente) dalla sua quota di legittima il valore di tutto ciò che ha già ricevuto in vita per donazione o per legato. L’azione è esercitabile solo per la **differenza** (per il *quantum* mancante).
* **Dispensa dall’Imputazione:** Il testatore può dispensare il legittimario dall’imputazione. In questo caso, le donazioni/legati fatte al legittimario gravano sulla **quota disponibile**. Tuttavia, la dispensa non può pregiudicare i donatari anteriori (comma 3), a meno che non si ecceda la disponibile totale.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema visuale semplificato per Art. 564 C.C. Condizioni Azione di Riduzione.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Condizioni Azione Riduzione**” ➡️ **1.** Accettazione con **Beneficio di Inventario** (se si agisce contro non coeredi) ➕ **2.** **Imputazione *Ex Se*** (Sottrarre Donazioni/Legati Già Ricevuti).

Comma 1: Accettazione con Beneficio di Inventario

Comma 2: Imputazione ex se (Obbligo Contabile)

Comma 3: Dispensa dall’Imputazione

Comma 4: Legato o Donazione a Non Legittimario

Schema visuale semplificato per Art. 564 C.C. Condizioni Azione di Riduzione.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Condizioni Azione Riduzione**” ➡️ **1.** Accettazione con **Beneficio di Inventario** (se si agisce contro non coeredi) ➕ **2.** **Imputazione *Ex Se*** (Sottrarre Donazioni/Legati Già Ricevuti).

Schema visuale semplificato per Art. 564 C.C. Condizioni Azione di Riduzione.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Condizioni Azione Riduzione**” ➡️ **1.** Accettazione con **Beneficio di Inventario** (se si agisce contro non coeredi) ➕ **2.** **Imputazione *Ex Se*** (Sottrarre Donazioni/Legati Già Ricevuti).

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