Testo della norma
Comma 1: Accettazione con Beneficio di Inventario
Il legittimario che non ha accettato l’eredità con **beneficio d’inventario** non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che la riduzione sia domandata contro altri coeredi.
Comma 2: Imputazione ex se (Obbligo Contabile)
Il legittimario che agisce in riduzione deve **imputare alla sua porzione legittima** le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato dal testatore.
Comma 3: Dispensa dall’Imputazione
La dispensa dall’imputazione non ha effetto a danno dei donatari anteriori.
Comma 4: Legato o Donazione a Non Legittimario
Il legittimario che succede per rappresentazione deve imputare anche le donazioni e i legati fatti al suo ascendente.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Individua i presupposti soggettivi necessari perché l'azione di riduzione possa essere validamente esercitata.
Contenuto
L'azione di riduzione può essere esercitata dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa; il legittimario che agisce deve però aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario, salvo che si tratti del coniuge o di un parente in linea retta convivente con il defunto.
Profili applicativi
Il requisito del beneficio d'inventario, con le eccezioni previste per coniuge e parenti conviventi, assicura trasparenza sulla reale consistenza del patrimonio ereditario prima di intraprendere un'azione volta a colpire liberalità fatte dal defunto in vita.
In sintesi
Per agire in riduzione, il legittimario deve di regola aver accettato con beneficio d'inventario, salvo le eccezioni previste per coniuge e parenti conviventi.