Art. 564 C.C. – Condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Accettazione con Beneficio di Inventario

Il legittimario che non ha accettato l’eredità con **beneficio d’inventario** non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che la riduzione sia domandata contro altri coeredi.

Comma 2: Imputazione ex se (Obbligo Contabile)

Il legittimario che agisce in riduzione deve **imputare alla sua porzione legittima** le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato dal testatore.

Comma 3: Dispensa dall’Imputazione

La dispensa dall’imputazione non ha effetto a danno dei donatari anteriori.

Comma 4: Legato o Donazione a Non Legittimario

Il legittimario che succede per rappresentazione deve imputare anche le donazioni e i legati fatti al suo ascendente.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Individua i presupposti soggettivi necessari perché l'azione di riduzione possa essere validamente esercitata.

Contenuto

L'azione di riduzione può essere esercitata dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa; il legittimario che agisce deve però aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario, salvo che si tratti del coniuge o di un parente in linea retta convivente con il defunto.

Profili applicativi

Il requisito del beneficio d'inventario, con le eccezioni previste per coniuge e parenti conviventi, assicura trasparenza sulla reale consistenza del patrimonio ereditario prima di intraprendere un'azione volta a colpire liberalità fatte dal defunto in vita.

In sintesi

Per agire in riduzione, il legittimario deve di regola aver accettato con beneficio d'inventario, salvo le eccezioni previste per coniuge e parenti conviventi.