Art. 566 C.C. – Successione dei figli

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Principio di Esclusività

Al padre ed alla madre succedono i **figli** (nati nel matrimonio, fuori del matrimonio e adottivi), in parti uguali.

Comma 2: Assenza di Coniuge

Se i figli succedono da soli, l’intera eredità si divide tra loro in parti uguali.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 566 c.c. disciplina la successione legittima quando il de cuius lascia figli, stabilendo il principio di pari quota tra tutti i figli e la possibilità per i discendenti dei figli premoriti, rinunciatari o indegni di subentrare per rappresentazione.

Contenuto

Ai figli spetta l'intera eredità, in parti uguali, quando il de cuius lascia solo figli senza coniuge superstite. Tutti i figli concorrono in parti uguali, senza distinzione tra figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio o adottivi, in attuazione del principio di unicità dello stato giuridico di figlio (art. 315 c.c. e riforma del 2013). Ai figli premoriti, rinunciatari o indegni subentrano per rappresentazione i loro discendenti, i quali si dividono tra loro la quota che sarebbe spettata al loro ascendente.

Profili applicativi

Il principio di pari quota tra tutti i figli — indipendentemente dall'ordine di nascita, dal genere o dall'origine della filiazione — è di matrice costituzionale (artt. 3 e 30 Cost.) e ha trovato piena realizzazione con la riforma del 2013 (L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013). Il concorso dei figli esclude gli ascendenti (genitori del defunto) dalla successione legittima: gli ascendenti concorrono solo in assenza di figli e discendenti. I figli nati da gravidanza per altri (GPA) e i figli adottati in casi speciali (art. 44 L. 184/1983) hanno diritti successori analizzati caso per caso dalla giurisprudenza, con orientamenti evolutivi in atto.

In sintesi

L'art. 566 c.c. assegna ai figli — in assenza del coniuge — l'intera eredità in quote uguali, con subentro dei loro discendenti per rappresentazione in caso di premoritura, rinuncia o indegnità, senza distinzione per origine della filiazione.