Art. 568 C.C. – Successione dei genitori

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Assenza di Figli

A colui che muore **senza lasciare prole** (figli e loro discendenti), succedono il **padre** e la **madre** in parti uguali.

Comma 2: Assenza di un Genitore

Se sopravvive solo uno dei genitori, questi succede per l’intera quota che spetterebbe a entrambi.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Apre la disciplina della successione legittima quando il defunto non lascia figli né disposizioni testamentarie, individuando la posizione dei genitori.

Contenuto

In mancanza di figli, l'eredità si devolve, per metà ciascuno, al padre e alla madre del defunto; se uno dei due genitori manca, l'intera eredità si devolve all'altro genitore superstite.

Profili applicativi

La regola riflette la posizione centrale dei genitori nell'ordine della successione legittima quando manca la generazione successiva, prima di coinvolgere ascendenti più remoti o altri parenti collaterali.

In sintesi

In mancanza di figli, l'eredità si divide in parti uguali tra i due genitori, o va per intero al genitore superstite.