Art. 57 C.C. – Responsabilità delle persone giuridiche

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime

Testo della norma

Le persone giuridiche rispondono delle obbligazioni contratte dai loro rappresentanti entro i limiti delle attribuzioni conferite.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.