Art. 573 C.C. – (Abrogato)

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

TESTO VIGENTE DELLA NORMA (Sintesi)

Nota di Abrogazione

Articolo **abrogato** dall’Art. 1, comma 3, L. 10 dicembre 2012, n. 219.

COMMENTO SINTETICO L’Art. 573 C.C. disciplinava in precedenza la **distinzione tra parenti legittimi e parenti naturali** ai fini della successione.
* **Motivo dell’Abrogazione:** L’abrogazione (L. 219/2012) è dovuta al principio di **unicità dello stato di figlio** (e conseguentemente di parentela), che ha eliminato la rilevanza della distinzione. Oggi, tutti i parenti succedono secondo le regole del codice, senza distinzioni derivanti dal fatto che siano legati da vincoli di sangue nati fuori o dentro il matrimonio.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema visuale semplificato per Art. 573 C.C. Abrogato.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Art. 573 C.C.**” ➡️ $huge mathbf{X}$ **ABROGATO** $huge mathbf{X}$ ➡️ **Motivo:** Equiparazione della Parentela (Unicità dello Stato di Figlio).

Nota di Abrogazione

Schema visuale semplificato per Art. 573 C.C. Abrogato.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Art. 573 C.C.**” ➡️ $huge mathbf{X}$ **ABROGATO** $huge mathbf{X}$ ➡️ **Motivo:** Equiparazione della Parentela (Unicità dello Stato di Figlio).

Schema visuale semplificato per Art. 573 C.C. Abrogato.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Art. 573 C.C.**” ➡️ $huge mathbf{X}$ **ABROGATO** $huge mathbf{X}$ ➡️ **Motivo:** Equiparazione della Parentela (Unicità dello Stato di Figlio).

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