Art. 574 C.C. – (Abrogato)

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Nota di Abrogazione

Articolo **abrogato** dall’Art. 1, comma 3, L. 10 dicembre 2012, n. 219.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 574 c.c. disciplina la successione dello Stato quale erede di ultima istanza quando nessun altro soggetto sia chiamato o abbia accettato l'eredità. Lo Stato è erede legittimo necessario: non può rinunciare all'eredità e non è tenuto al beneficio d'inventario.

Contenuto

In mancanza di altri successibili, l'eredità si devolve allo Stato. Lo Stato acquista l'eredità di diritto, senza necessità di accettazione. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari oltre il valore dei beni acquistati (limitazione automatica della responsabilità, analoga al beneficio d'inventario). L'acquisto da parte dello Stato è una devoluzione residuale: opera solo dopo che tutti i gradi di successione legittima siano esauriti e nessun chiamato abbia accettato.

Profili applicativi

La successione dello Stato ha importanza pratica per le eredità giacenti: se nessun erede si fa avanti, il tribunale nomina un curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.) per amministrare il patrimonio in attesa di eventuali eredi. Trascorso il termine di dieci anni dall'apertura della successione senza che alcuno abbia accettato, lo Stato consolida definitivamente la propria posizione. I beni immobili dell'eredità devoluta allo Stato possono formare oggetto di occupazione da parte di terzi solo nei casi previsti dalla legge; lo Stato può agire in petizione di eredità per recuperarli.

In sintesi

L'art. 574 c.c. attribuisce allo Stato la qualità di erede di ultima istanza, con acquisto automatico senza accettazione e responsabilità limitata all'attivo ereditario, operando solo quando tutti gli altri gradi di successione legittima siano esauriti.