Art. 578 C.C. – (Abrogato)

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

TESTO VIGENTE DELLA NORMA (Sintesi)

Nota di Abrogazione

Articolo **abrogato** dall’Art. 1, comma 3, L. 10 dicembre 2012, n. 219.

COMMENTO SINTETICO L’Art. 578 C.C. regolava la successione degli **ascendenti naturali** in concorso con gli ascendenti legittimi.
* **Motivo dell’Abrogazione:** La L. 219/2012 ha eliminato ogni distinzione tra filiazione e parentela, rendendo irrilevante la distinzione tra ascendenti “legittimi” e “naturali” ai fini successori. La successione degli ascendenti è oggi disciplinata esclusivamente dagli Artt. 568, 569 e 571 C.C. in modo unitario.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema visuale semplificato per Art. 578 C.C. Abrogato.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Art. 578 C.C.**” ➡️ $huge mathbf{X}$ **ABROGATO** $huge mathbf{X}$ ➡️ **Motivo:** Equiparazione di tutti gli Ascendenti (Riforma Filiazione).

Nota di Abrogazione

Schema visuale semplificato per Art. 578 C.C. Abrogato.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Art. 578 C.C.**” ➡️ $huge mathbf{X}$ **ABROGATO** $huge mathbf{X}$ ➡️ **Motivo:** Equiparazione di tutti gli Ascendenti (Riforma Filiazione).

Schema visuale semplificato per Art. 578 C.C. Abrogato.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Art. 578 C.C.**” ➡️ $huge mathbf{X}$ **ABROGATO** $huge mathbf{X}$ ➡️ **Motivo:** Equiparazione di tutti gli Ascendenti (Riforma Filiazione).

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