Art. 582 C.C. – Concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Coniuge e altri parenti (Assenza di Figli)

Al coniuge sono devoluti i **due terzi** ($frac{2}{3}$) dell’eredità se concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle (anche se concorrono entrambi).

Comma 2: Divisione della Quota Residua

La parte residua (il restante $frac{1}{3}$) si devolve agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell’articolo 571 C.C., **salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a una quota non inferiore a un quarto ($frac{1}{4}$)** dell’eredità.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Regola la successione legittima quando il coniuge concorre, in assenza di figli, con ascendenti o con fratelli e sorelle del defunto.

Contenuto

Quando il coniuge concorre con gli ascendenti o con i fratelli e le sorelle del defunto, in assenza di figli, la legge stabilisce le rispettive quote spettanti a ciascuna categoria di successibili nell'ambito della successione legittima.

Profili applicativi

La disciplina del concorso tra coniuge e altri parenti stretti bilancia la posizione privilegiata riconosciuta al coniuge superstite con la tutela della famiglia di origine del defunto, quando manca la generazione dei figli a fare da riferimento principale.

In sintesi

Quando il coniuge concorre con ascendenti o fratelli e sorelle, in assenza di figli, la legge ne stabilisce le rispettive quote nella successione legittima.