Testo della norma
Comma 1: Assenza di altre categorie
In mancanza di figli (o loro discendenti), ascendenti, fratelli e sorelle, al coniuge si devolve **tutta l’eredità**.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 583 c.c. regola la quota spettante al coniuge superstite nella successione legittima quando concorra con ascendenti del defunto (genitori, nonni) e con fratelli o sorelle, disciplinando un concorso privo di discendenti.
Contenuto
Profili applicativi
In assenza di discendenti del defunto, il coniuge superstite assume una posizione di primazia nella successione legittima: la sua quota (1/2) è garantita anche in concorso con ascendenti e collaterali. Il concorso tra ascendenti e fratelli/sorelle si risolve: se ci sono solo ascendenti, questi ricevono l'altra metà; se ci sono ascendenti e fratelli/sorelle, la metà residua si divide con la garanzia di almeno 1/4 agli ascendenti. Se mancano ascendenti, l'intera metà residua va ai fratelli/sorelle (germani e unilaterali in proporzione 2:1).
In sintesi
L'art. 583 c.c. fissa la quota del coniuge superstite senza discendenti in metà del patrimonio ereditario, con obbligo di lasciare almeno un quarto agli ascendenti in caso di concorso con fratelli e sorelle.