Art. 583 C.C. – Successione del solo coniuge

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Assenza di altre categorie

In mancanza di figli (o loro discendenti), ascendenti, fratelli e sorelle, al coniuge si devolve **tutta l’eredità**.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 583 c.c. regola la quota spettante al coniuge superstite nella successione legittima quando concorra con ascendenti del defunto (genitori, nonni) e con fratelli o sorelle, disciplinando un concorso privo di discendenti.

Contenuto

  1. Se il defunto non ha discendenti, il coniuge concorre con ascendenti, fratelli e sorelle del defunto.
  2. Al coniuge spetta la metà del patrimonio ereditario (1/2).
  3. La restante metà si divide tra ascendenti, fratelli e sorelle in base alle quote previste per questi soggetti (art. 568 ss. c.c.).
  4. Agli ascendenti spetta almeno un quarto del patrimonio (1/4), anche in concorso con fratelli e sorelle.

Profili applicativi

In assenza di discendenti del defunto, il coniuge superstite assume una posizione di primazia nella successione legittima: la sua quota (1/2) è garantita anche in concorso con ascendenti e collaterali. Il concorso tra ascendenti e fratelli/sorelle si risolve: se ci sono solo ascendenti, questi ricevono l'altra metà; se ci sono ascendenti e fratelli/sorelle, la metà residua si divide con la garanzia di almeno 1/4 agli ascendenti. Se mancano ascendenti, l'intera metà residua va ai fratelli/sorelle (germani e unilaterali in proporzione 2:1).

In sintesi

L'art. 583 c.c. fissa la quota del coniuge superstite senza discendenti in metà del patrimonio ereditario, con obbligo di lasciare almeno un quarto agli ascendenti in caso di concorso con fratelli e sorelle.