Art. 584 C.C. – Successione del coniuge putativo

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Nullità del Matrimonio in Buona Fede

Quando il matrimonio è stato dichiarato **nullo dopo la morte** di uno dei coniugi, al coniuge superstite di **buona fede** (matrimonio putativo) spetta il diritto di successione stabilito dalla legge, salvo che il defunto fosse legato da valido matrimonio al momento della morte.

Comma 2: Concorso con Coniuge Legittimo

Se il defunto era vincolato da un precedente matrimonio valido, l’eredità è devoluta al coniuge legittimo. Al coniuge putativo spetta l’adempimento delle **liberalità ricevute** e un diritto all’assegno vitalizio se la convivenza è durata almeno due anni.

Comma 3: Assegno Vitalizio (Ex Matrimonio Naturale)

(Abrogato dalla L. 219/2012 e rifuso).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Estende una tutela successoria particolare a chi ha contratto in buona fede un matrimonio poi dichiarato nullo.

Contenuto

Il coniuge il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, ma che lo abbia contratto in buona fede (matrimonio putativo), conserva, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge, diritti successori analoghi a quelli riconosciuti al coniuge di un matrimonio valido.

Profili applicativi

La tutela del coniuge putativo protegge l'affidamento di chi ha vissuto in buona fede una situazione coniugale poi rivelatasi invalida, evitando che la nullità del matrimonio, non imputabile a lui, si traduca automaticamente nella perdita di ogni diritto successorio.

In sintesi

Chi ha contratto in buona fede un matrimonio poi dichiarato nullo può conservare, nei limiti di legge, diritti successori simili a quelli del coniuge.