Art. 585 C.C. – Successione del coniuge divorziato

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Scioglimento del Vincolo

Il coniuge al quale non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli **stessi diritti successori** del coniuge non separato.

Comma 2: Separazione con Addebito

Il coniuge al quale la separazione è stata **addebitata** con sentenza passata in giudicato ha diritto **soltanto ad un assegno vitalizio** a carico dell’eredità, se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge defunto.

Comma 3: Morte dopo il Divorzio (Rinvio L. 898/1970)

In caso di **divorzio**, si applicano le disposizioni della **Legge sul Divorzio** (L. 898/1970, art. 9-bis), che esclude i diritti successori ma prevede un assegno a carico dell’eredità, se il coniuge era titolare di un assegno di divorzio al momento della morte del *de cuius*.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Chiarisce le conseguenze successorie dello scioglimento del matrimonio per divorzio, distinguendole da quelle previste per il coniuge putativo.

Contenuto

Lo scioglimento del matrimonio per divorzio fa venir meno, per il coniuge divorziato, la qualità di successibile ai fini della successione legittima, salvi gli eventuali diritti particolari, come l'assegno periodico a carico dell'eredità, previsti dalla legge in suo favore quando ne ricorrano i presupposti.

Profili applicativi

La perdita della qualità di successibile riflette la definitiva cessazione del vincolo coniugale conseguente al divorzio, temperata dalla possibilità di una tutela economica più limitata, già prevista dalla legge per chi era titolare di un assegno divorzile.

In sintesi

Il coniuge divorziato non è più successibile per legge, salvi gli eventuali diritti particolari previsti a suo favore, come l'assegno periodico.