Art. 586 C.C. – Successione dello Stato

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Ordine Sussidiario

In mancanza di ogni altro successibile (coniuge, parenti entro il sesto grado), l’eredità è devoluta allo **Stato**.

Comma 2: Acquisto Automatico e Limitato

L’acquisto opera di **diritto** senza bisogno di accettazione. Lo Stato **non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati**.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Chiude la disciplina della successione legittima, individuando il destinatario ultimo del patrimonio quando non vi sono altri successibili.

Contenuto

In mancanza di altri successibili entro il sesto grado, l'eredità è devoluta allo Stato, che ne acquista la titolarità di diritto, senza bisogno di alcuna accettazione, e non risponde dei debiti ereditari oltre il valore dei beni effettivamente acquisiti.

Profili applicativi

La devoluzione allo Stato, con acquisto automatico e responsabilità limitata al valore dei beni, evita che un patrimonio privo di successibili resti in una condizione di incertezza indefinita, garantendo comunque una destinazione finale certa.

In sintesi

In assenza di altri successibili, l'eredità va allo Stato, che la acquista automaticamente rispondendo dei debiti solo nei limiti del suo valore.