Art. 587 C.C. – Il testamento

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Definizione e Contenuto Tipico

Il testamento è un atto **revocabile** con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di **tutte le proprie sostanze o di parte di esse**.

Comma 2: Contenuto Atipico (Disposizioni non Patrimoniali)

Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, anche se manchino disposizioni patrimoniali.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 587 c.c. fornisce la definizione legale del testamento: atto revocabile con cui taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. È la fonte esclusiva della successione a titolo personale e lo strumento principale con cui il de cuius esercita la propria libertà di disposizione patrimoniale.

Contenuto

  1. Il testamento è un atto unilaterale: è atto del solo testatore, non richiede l'accettazione del beneficiario e non tollera il concorso di più volontà (è vietato il testamento congiunto o reciproco tra più persone, art. 589 c.c.).
  2. È un atto revocabile: il testatore può modificarlo o revocarlo in qualsiasi momento fino alla morte (art. 587, co. 1 e artt. 680-690 c.c.).
  3. È un atto mortis causa: produce effetti solo dopo la morte del testatore.
  4. Può contenere sia disposizioni patrimoniali (eredità, legati, oneri) sia disposizioni non patrimoniali (riconoscimento di figli, nomina del tutore, istruzioni funebri).

Profili applicativi

Il divieto di testamento congiunto (art. 589 c.c.) — due persone non possono testare in un unico atto — è funzionale a garantire la libertà di revoca: un atto comune complicherebbe o impedirebbe di fatto la revoca unilaterale. La volontà testamentaria deve essere interpretata cercando la comune intenzione del testatore, non limitandosi al senso letterale (art. 1362 c.c. applicato per analogia); a differenza dei contratti, conta esclusivamente la volontà del testatore, non quella del beneficiario. Le forme ordinarie del testamento sono l'olografo (art. 602 c.c.) e il pubblico (art. 603 c.c.); esiste anche il testamento segreto (art. 604 c.c.) e forme speciali per situazioni di emergenza (artt. 609-619 c.c.).

In sintesi

L'art. 587 c.c. definisce il testamento come atto unilaterale, personale, revocabile e mortis causa con cui il testatore dispone del proprio patrimonio o di parte di esso, con possibilità di inserire anche disposizioni non patrimoniali; è la fonte primaria della successione volontaria.