Testo della norma
Comma 1: Definizione e Contenuto Tipico
Il testamento è un atto **revocabile** con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di **tutte le proprie sostanze o di parte di esse**.
Comma 2: Contenuto Atipico (Disposizioni non Patrimoniali)
Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, anche se manchino disposizioni patrimoniali.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 587 c.c. fornisce la definizione legale del testamento: atto revocabile con cui taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. È la fonte esclusiva della successione a titolo personale e lo strumento principale con cui il de cuius esercita la propria libertà di disposizione patrimoniale.
Contenuto
Profili applicativi
Il divieto di testamento congiunto (art. 589 c.c.) — due persone non possono testare in un unico atto — è funzionale a garantire la libertà di revoca: un atto comune complicherebbe o impedirebbe di fatto la revoca unilaterale. La volontà testamentaria deve essere interpretata cercando la comune intenzione del testatore, non limitandosi al senso letterale (art. 1362 c.c. applicato per analogia); a differenza dei contratti, conta esclusivamente la volontà del testatore, non quella del beneficiario. Le forme ordinarie del testamento sono l'olografo (art. 602 c.c.) e il pubblico (art. 603 c.c.); esiste anche il testamento segreto (art. 604 c.c.) e forme speciali per situazioni di emergenza (artt. 609-619 c.c.).
In sintesi
L'art. 587 c.c. definisce il testamento come atto unilaterale, personale, revocabile e mortis causa con cui il testatore dispone del proprio patrimonio o di parte di esso, con possibilità di inserire anche disposizioni non patrimoniali; è la fonte primaria della successione volontaria.