Testo della norma
Comma Unico: Nullità
Non si può fare testamento da **due o più persone nel medesimo atto** (testamento congiuntivo), né con disposizione **reciproca** (testamento reciproco) a favore l’uno dell’altro o di un terzo (testamento a favore di un terzo).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Vieta forme di testamento che coinvolgano più persone nello stesso atto, a tutela della piena libertà e revocabilità della volontà testamentaria.
Contenuto
Non è ammesso il testamento fatto da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo né con disposizioni reciproche tra i testatori: il divieto riguarda sia il testamento congiuntivo sia quello reciproco.
Profili applicativi
Il divieto tutela il carattere personalissimo e liberamente revocabile del testamento: un atto redatto congiuntamente da più persone renderebbe più difficile per ciascuna di esse modificare o revocare la propria volontà senza incidere su quella altrui.
In sintesi
Non è ammesso un testamento redatto congiuntamente da due o più persone, né con disposizioni reciproche tra loro.