Art. 589 C.C. – Testamento congiuntivo o reciproco

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma Unico: Nullità

Non si può fare testamento da **due o più persone nel medesimo atto** (testamento congiuntivo), né con disposizione **reciproca** (testamento reciproco) a favore l’uno dell’altro o di un terzo (testamento a favore di un terzo).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Vieta forme di testamento che coinvolgano più persone nello stesso atto, a tutela della piena libertà e revocabilità della volontà testamentaria.

Contenuto

Non è ammesso il testamento fatto da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo né con disposizioni reciproche tra i testatori: il divieto riguarda sia il testamento congiuntivo sia quello reciproco.

Profili applicativi

Il divieto tutela il carattere personalissimo e liberamente revocabile del testamento: un atto redatto congiuntamente da più persone renderebbe più difficile per ciascuna di esse modificare o revocare la propria volontà senza incidere su quella altrui.

In sintesi

Non è ammesso un testamento redatto congiuntamente da due o più persone, né con disposizioni reciproche tra loro.