Art. 590 C.C. – Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Principio di Sanatoria

La **nullità** della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, **non può essere fatta valere** da chi, conoscendo la causa della nullità, ha **confermato** la disposizione o vi ha dato **volontaria esecuzione** dopo la morte del testatore.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina le conseguenze del comportamento di chi, pur consapevole di un vizio del testamento, ne accetta comunque gli effetti dopo la morte del testatore.

Contenuto

Chi, conoscendo la causa di nullità, dopo la morte del testatore conferma una disposizione testamentaria nulla oppure vi dà volontaria esecuzione, non può più impugnarla facendo valere quella stessa nullità, salvi restando i diritti dei terzi.

Profili applicativi

La regola valorizza la coerenza dei comportamenti: chi ha scelto consapevolmente di rispettare una disposizione che sapeva viziata non può poi contraddirsi cercando di sottrarsi ai suoi effetti quando questo gli risulti più conveniente.

In sintesi

Chi, sapendo che una disposizione testamentaria è nulla, la conferma o le dà volontaria esecuzione, perde il diritto di farne poi valere la nullità.