Art. 592 C.C. – (Abrogato)

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

TESTO VIGENTE DELLA NORMA (Sintesi)

Nota di Abrogazione

Articolo **abrogato** dall’Art. 229, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014).

COMMENTO SINTETICO L’Art. 592 C.C. originariamente disciplinava l’incapacità a disporre per testamento del soggetto **interdetto legale** (pena accessoria a una condanna penale).
* **Motivo dell’Abrogazione:** L’Art. 591 C.C., comma 2, n. 2, già include nell’incapacità a testare gli **interdetti per infermità di mente**. Con la riforma della filiazione del 2013, si è ritenuto sufficiente il riferimento all’interdizione giudiziale per infermità di mente (che è il caso più comune). Tuttavia, l’interdetto legale resta oggi incapace di testare in base al principio generale di cui all’Art. 591, sebbene la norma specifica sia stata abrogata come ridondante.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema visuale semplificato per Art. 592 C.C. Abrogato.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Art. 592 C.C.**” ➡️ $huge mathbf{X}$ **ABROGATO** $huge mathbf{X}$ ➡️ **Motivo:** Ridondante con Art. 591 C.C. (Inc. di testare dell’Interdetto).

Nota di Abrogazione

Schema visuale semplificato per Art. 592 C.C. Abrogato.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Art. 592 C.C.**” ➡️ $huge mathbf{X}$ **ABROGATO** $huge mathbf{X}$ ➡️ **Motivo:** Ridondante con Art. 591 C.C. (Inc. di testare dell’Interdetto).

Schema visuale semplificato per Art. 592 C.C. Abrogato.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Art. 592 C.C.**” ➡️ $huge mathbf{X}$ **ABROGATO** $huge mathbf{X}$ ➡️ **Motivo:** Ridondante con Art. 591 C.C. (Inc. di testare dell’Interdetto).

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