Art. 594 C.C. – Testamento per persona da nominare

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Nullità della Disposizione Incerta

È **nulla** ogni disposizione fatta a favore di persona che sia da nominarsi da un terzo.

Comma 2: Disposizione a Favore di Soggetto Determinato

È valida la disposizione a favore di una persona che un terzo debba scegliere tra **più persone determinate** dal testatore o appartenenti a **famiglie o categorie determinate**, o tra **più enti determinati** dal testatore.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Vieta al testatore di lasciare indeterminato, al momento della redazione, il beneficiario di una propria disposizione.

Contenuto

È nulla la disposizione testamentaria fatta a favore di una persona che il testatore si riservi di nominare successivamente, salvo i casi eccezionali specificamente previsti dalla legge, poiché il testamento richiede che il beneficiario sia determinato o determinabile fin dall'origine.

Profili applicativi

Il divieto tutela la certezza delle attribuzioni testamentarie: consentire al testatore di riservarsi la scelta successiva del beneficiario aprirebbe la porta a manipolazioni successive al momento della redazione dell'atto, incompatibili con la funzione stessa del testamento.

In sintesi

Non si può lasciare un lascito a una persona che il testatore intende individuare solo in un momento successivo.