Testo della norma
Comma 1: Il *Pactum Fiduciae*
Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano **altra persona non nominata** dal testatore.
Comma 2: Esecuzione Volontaria (Obbligazione Naturale)
Tuttavia, se la persona (fiduciario) a cui i beni sono stati devoluti ha spontaneamente **eseguito la disposizione fiduciaria** trasferendo i beni all’effettivo beneficiario (fiduciante), **non può ripetere** quanto ha pagato o trasferito, a meno che fosse incapace.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Vieta al testatore di affidare a un intermediario il compito di individuare, in modo riservato, il vero destinatario finale di un lascito.
Contenuto
È nulla la disposizione con cui il testatore incarica l'erede o il legatario di trasferire, in tutto o in parte, i beni ricevuti a una persona determinata dal testatore ma non nominata nel testamento, salvo che l'incarico si limiti alla scelta tra enti o persone appartenenti a categorie già determinate dallo stesso testatore.
Profili applicativi
Il divieto della disposizione fiduciaria segreta impedisce che il vero beneficiario di un lascito resti occulto rispetto al contenuto dell'atto pubblico o comunque conoscibile del testamento, in coerenza con l'esigenza di trasparenza delle attribuzioni successorie.
In sintesi
Non è valido incaricare l'erede di trasferire i beni a una persona voluta dal testatore ma non indicata nel testamento, salvo scelta tra categorie predeterminate.