Art. 595 C.C. – Disposizione fiduciaria

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Il *Pactum Fiduciae*

Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano **altra persona non nominata** dal testatore.

Comma 2: Esecuzione Volontaria (Obbligazione Naturale)

Tuttavia, se la persona (fiduciario) a cui i beni sono stati devoluti ha spontaneamente **eseguito la disposizione fiduciaria** trasferendo i beni all’effettivo beneficiario (fiduciante), **non può ripetere** quanto ha pagato o trasferito, a meno che fosse incapace.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Vieta al testatore di affidare a un intermediario il compito di individuare, in modo riservato, il vero destinatario finale di un lascito.

Contenuto

È nulla la disposizione con cui il testatore incarica l'erede o il legatario di trasferire, in tutto o in parte, i beni ricevuti a una persona determinata dal testatore ma non nominata nel testamento, salvo che l'incarico si limiti alla scelta tra enti o persone appartenenti a categorie già determinate dallo stesso testatore.

Profili applicativi

Il divieto della disposizione fiduciaria segreta impedisce che il vero beneficiario di un lascito resti occulto rispetto al contenuto dell'atto pubblico o comunque conoscibile del testamento, in coerenza con l'esigenza di trasparenza delle attribuzioni successorie.

In sintesi

Non è valido incaricare l'erede di trasferire i beni a una persona voluta dal testatore ma non indicata nel testamento, salvo scelta tra categorie predeterminate.