Art. 596 C.C. – Incapacità del tutore e del protutore

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Divieto di Disporre

Sono nulle le disposizioni testamentarie a favore del **tutore** o del **protutore** del testatore, se fatte prima che sia stato approvato il conto finale o sia estinta l’azione per il rendimento del conto, quantunque il testatore sia morto dopo la cessazione della tutela.

Comma 2: Eccezione (Parenti Prossimi)

Tale divieto non si applica alle disposizioni a favore del tutore o del protutore che siano **ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle o coniuge** del testatore.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Previene possibili condizionamenti indebiti da parte di chi ha amministrato il patrimonio di un minore.

Contenuto

Sono nulle le disposizioni testamentarie a favore del tutore o del protutore, fatte dal minore prima dell'approvazione del conto finale della tutela, salvo che si tratti di persona legata al minore da uno stretto vincolo di parentela.

Profili applicativi

Il divieto replica, in ambito testamentario, la stessa logica già vista per le liberalità ricevute dal tutore prima della chiusura della tutela: evita che chi ha amministrato il patrimonio del minore possa influenzarne indebitamente le disposizioni a proprio favore.

In sintesi

Il minore non può lasciare beni al proprio tutore o protutore prima che sia stato approvato il conto finale della tutela, salvo stretta parentela.