Art. 597 C.C. – Incapacità del notaio, dei testimoni e dell’interprete

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Divieto per Atto Pubblico

Sono nulle le disposizioni a favore del **notaio** che ha ricevuto il testamento pubblico, o a favore di alcuno dei **testimoni** o dell’**interprete** intervenuti all’atto.

Comma 2: Divieto per Atto Segreto

È altresì nulla la disposizione a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che le disposizioni risultino scritte di mano del testatore.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Tutela la genuinità della volontà testamentaria rispetto a chi ha materialmente partecipato alla formazione dell'atto.

Contenuto

È nulla la disposizione testamentaria a favore del notaio che ha ricevuto il testamento pubblico, così come quella a favore dei testimoni e dell'interprete intervenuti nella sua formazione.

Profili applicativi

Il divieto elimina in radice il rischio che chi partecipa alla redazione dell'atto possa, anche solo apparentemente, influenzare la volontà del testatore a proprio vantaggio, preservando la terzietà e l'affidabilità di chi interviene nella formazione del testamento pubblico.

In sintesi

Notaio, testimoni e interprete che partecipano alla formazione del testamento pubblico non possono esserne beneficiari.