Art. 598 C.C. – Disposizioni a favore di persona incapace di ricevere

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Nullità Estesa a Interposti

Le disposizioni a favore di persona incapace di ricevere sono **nulle**, anche se fatte sotto nome di un’altra persona (interposto) o con l’interposizione simulata di persona.

Comma 2: Presunzione di Interposizione (Nullità Assoluta)

Si presumono interposte le persone che sono:

  1. il **padre, la madre, i discendenti**;
  2. il **coniuge** dell’incapace (tutore, notaio, ecc.).

La prova contraria (che non vi era interposizione) è ammessa solo se l’incapace è un ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Richiede che il beneficiario di una disposizione testamentaria sia identificabile, anche solo in via indiretta, già al momento dell'apertura della successione.

Contenuto

È nulla la disposizione fatta a favore di una persona incerta, che non possa essere determinata al momento dell'apertura della successione, salvo le eccezioni specificamente previste dalla legge per particolari categorie di destinatari.

Profili applicativi

Il requisito della determinabilità del beneficiario, sia pure con criteri oggettivi indicati dal testatore, assicura che la disposizione possa concretamente produrre i suoi effetti, evitando attribuzioni prive di un destinatario identificabile.

In sintesi

Una disposizione testamentaria a favore di una persona non identificabile al momento dell'apertura della successione è nulla, salvo le eccezioni di legge.