Art. 6 C.C. – Amministrazione di sostegnopublishArticoli legali

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

Chiunque si trovi in condizioni di incapacità di intendere o di volere, non interdette, può essere, con decreto del giudice tutelare, temporaneamente assistito da un amministratore di sostegno.

COMMENTO SINTETICO Questa norma introduce una misura di protezione flessibile e meno invasiva: l’**amministrazione di sostegno**. È rivolta a chi, per una qualsiasi causa (malattia, anzianità, disabilità), ha un’**incapacità parziale o temporanea** (“naturale”) ma non è così grave da giustificare l’interdizione o l’inabilitazione. L’amministratore di sostegno fornisce **assistenza** solo per gli atti specificati nel decreto del Giudice Tutelare.
ESEMPI PRATICI Un anziano con un lieve declino cognitivo che fatica a gestire le pratiche bancarie complesse, ma è ancora autonomo per le piccole spese, può ottenere un amministratore di sostegno (ad esempio un figlio) che lo assista solo nell’incasso della pensione e nel pagamento delle bollette.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 6 C.C.

**Contenuto Visivo:** Icona persona con ingranaggio rotto -> [Decreto Giudice Tutelare] -> Icona “AMMINISTRATORE di SOSTEGNO” che affianca la persona. Solo per “Atti Specificati”.