Art. 602 C.C. – Testamento olografo

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Requisiti Formali

Il testamento olografo deve essere **scritto per intero, datato e sottoscritto** di mano del testatore.

Comma 2: Autografia e Scrittura

La scrittura deve essere **autografa** (scritta personalmente dal testatore), e non è valida se redatta con mezzi meccanici o con l’aiuto di un terzo.

Comma 3: Data

La **data** deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La sua mancanza non rende l’atto nullo, ma può essere impugnata se vi è necessità di accertare la capacità del testatore o la revoca di testamenti precedenti.

Comma 4: Sottoscrizione

La **sottoscrizione** (firma) deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se non è indicata con nome e cognome, è valida se designa con certezza la persona del testatore.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Il testamento olografo è la forma testamentaria più diffusa nella pratica per la sua semplicità e accessibilità: non richiede l'intervento del notaio né la presenza di testimoni. L'art. 602 c.c. ne stabilisce i requisiti formali, la cui violazione comporta la nullità del testamento.

Contenuto

È olografo il testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. I tre requisiti sono tutti essenziali: 1) La scrittura integrale a mano del testatore — non è ammessa scrittura meccanica (macchina, computer, stampa) neppure parzialmente. 2) La data — giorno, mese e anno — nella quale il testamento è redatto; la mancanza della data lo rende annullabile (non nullo), salvo che non si riveli l'incapacità del testatore o il conflitto tra più testamenti. 3) La sottoscrizione del testatore, di regola in calce al testo.

Profili applicativi

La scrittura a mano è requisito ad substantiam: un testamento olografo dattiloscritto o stampato è nullo anche se firmato dal testatore. La data serve a individuare la capacità del testatore al momento della redazione e a risolvere i conflitti tra più testamenti olografi: il più recente prevale sui precedenti. La Corte di cassazione ha più volte precisato che la sottoscrizione può consistere anche nel solo nome o nel soprannome, purché sia idonea a identificare il testatore. Il testamento olografo deve essere pubblicato (artt. 620-623 c.c.) dal notaio che lo riceve o che lo trova tra gli atti del defunto: la pubblicazione è condizione di efficacia, non di validità.

In sintesi

L'art. 602 c.c. richiede per il testamento olografo tre requisiti essenziali — scrittura interamente a mano del testatore, data completa, sottoscrizione — la cui mancanza produce nullità o annullabilità, con l'obiettivo di garantire l'autenticità e la datazione certa dell'atto di ultima volontà.