Art. 604 C.C. – Testamento segreto

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Redazione (Scheda)

La scheda testamentaria (contenente le disposizioni) può essere scritta dal testatore (o da un terzo, anche con mezzi meccanici), ma deve essere **sottoscritta dal testatore**.

Comma 2: Firma Parziale

Se scritta da un terzo o con mezzi meccanici, deve essere firmata dal testatore in ciascun mezzo foglio, unione, o se non è possibile, deve farne menzione il notaio (Art. 605, co. 3 C.C.).

Comma 3: Atto di Ricevimento

Il testatore deve consegnare personalmente la scheda sigillata al **notaio** in presenza di **due testimoni**, dichiarando che il plico contiene il suo testamento. Il notaio redige poi l’**atto di ricevimento** che attesta la consegna.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Introduce una forma di testamento che coniuga la riservatezza del contenuto con l'intervento certificativo del notaio.

Contenuto

Nel testamento segreto, il testatore consegna al notaio, alla presenza di due testimoni, la carta su cui ha scritto o fatto scrivere le proprie disposizioni, chiusa e sigillata in modo da non poter essere aperta senza rottura o alterazione, dichiarando che essa contiene il suo testamento.

Profili applicativi

Questa forma consente al testatore di mantenere segreto il contenuto delle proprie volontà fino alla morte, pur beneficiando della certezza sulla data e sull'autenticità dell'atto garantita dall'intervento del notaio e dei testimoni al momento della consegna.

In sintesi

Il testamento segreto viene consegnato chiuso e sigillato al notaio, alla presenza di due testimoni, senza che il suo contenuto venga rivelato.