Testo della norma
Comma 1: Nullità Assoluta (Difetti Radicali)
Il testamento è **nullo** quando manca:
- L’**autografia** o la **sottoscrizione** nel testamento olografo;
- La **redazione per iscritto** del notaio delle dichiarazioni del testatore o la **sottoscrizione** del notaio o del testatore, negli altri casi (testamento pubblico o segreto).
Comma 2: Annullabilità (Altri Difetti)
Per ogni altro difetto di forma, il testamento è **annullabile**. L’azione di annullamento si prescrive in **cinque anni** dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 606 c.c. disciplina le cause di invalidità formale del testamento, distinguendo tra nullità (per difetto dei requisiti essenziali di forma) e annullabilità (per vizi meno gravi sanabili), e fissando i termini per l'impugnazione.
Contenuto
Profili applicativi
La distinzione tra nullità e annullabilità del testamento non segue i medesimi principi del diritto contrattuale: nel testamento, la mancanza di forma produce nullità assoluta, mentre alcune irregolarità formali minori (come la mancanza della data nell'olografo) producono annullabilità. La sanatoria del testamento annullabile per vizi di forma può avvenire se il testatore dà esecuzione al testamento e conferma le disposizioni in vita. Le disposizioni testamentarie nulle per violazione di legge (es. disposizioni in favore di persone incapaci di ricevere) sono nulle relativamente — colpiscono la singola disposizione, non l'intero testamento — salvo che la disposizione sia determinante della volontà testamentaria.
In sintesi
L'art. 606 c.c. distingue tra nullità del testamento (per difetto dei requisiti formali essenziali) e annullabilità (per vizi minori), con termine di prescrizione quinquennale per l'azione di annullamento decorrente dall'esecuzione del testamento.