Art. 607 C.C. – Conversione formale dei testamenti

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma Unico: Principio del *Favor Testamenti*

Il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio (es. le formalità dell’atto di ricevimento), ma che è scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, **vale come testamento olografo**.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Evita che un testamento segreto, viziato da un difetto formale, perda del tutto efficacia se soddisfa comunque i requisiti di una forma diversa.

Contenuto

Il testamento segreto che manca di qualche requisito di forma proprio, ma è stato scritto per intero e sottoscritto dal testatore, vale come testamento olografo, purché presenti tutti i requisiti richiesti per questa diversa forma di testamento.

Profili applicativi

Il principio di conservazione dell'atto, alla base di questa conversione formale, privilegia il rispetto della volontà effettivamente manifestata dal testatore rispetto a un rigido formalismo, quando comunque risultino soddisfatte le garanzie minime richieste per un'altra forma valida.

In sintesi

Un testamento segreto formalmente viziato può comunque valere come testamento olografo, se ne possiede tutti i requisiti.