Art. 608 C.C. – Ritiro del testamento segreto e del testamento speciale

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Modalità di Ritiro

Il ritiro del testamento segreto dalle mani del notaio o dall’archivio notarile, per opera del testatore, non comporta l’annullamento della scheda, ma l’atto vale come **testamento olografo**, se presenta i requisiti previsti per quest’ultimo.

Comma 2: Testamento Speciale

Similmente, se la scheda annessa a un testamento speciale (Art. 609 C.C. e ss.) ha i requisiti del testamento olografo, il ritiro da parte del testatore o la cessazione degli effetti del testamento speciale non le toglie valore come testamento olografo.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Consente al testatore di riprendere la piena disponibilità del proprio testamento segreto o speciale, in coerenza con la generale revocabilità dell'atto testamentario.

Contenuto

Il testatore può ritirare il testamento segreto depositato presso il notaio, purché ciò avvenga personalmente e con l'osservanza delle formalità previste dalla legge, così riacquistando la piena disponibilità materiale e giuridica dell'atto.

Profili applicativi

La possibilità di ritiro conferma che, anche per le forme più solenni, la volontà del testatore resta sempre revocabile e modificabile, senza che il deposito presso il notaio ne cristallizzi in modo definitivo il contenuto.

In sintesi

Il testatore può ritirare personalmente, con le formalità previste, il proprio testamento segreto depositato presso il notaio.