Art. 609 C.C. – Testamenti in occasione di malattie, calamità o infortuni

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Requisiti Straordinari

Quando il testatore non può avvalersi delle forme ordinarie di testamento (Art. 601 C.C.) a causa di:

  1. Malattia contagiosa;
  2. Calmità pubblica (terremoti, inondazioni);
  3. Infortuni;

il testamento è valido se ricevuto da un **giudice di pace** del luogo, dal **sindaco** o da chi ne fa le veci, o da un **ministro di culto**, in presenza di **due testimoni di età non inferiore ai sedici anni**.

Comma 2: Formalità

Il testamento è redatto per iscritto, letto al testatore, e sottoscritto dal testatore, da chi lo riceve e dai testimoni.

Comma 3: Scadenza di Efficacia

Questo testamento speciale **perde efficacia tre mesi** dopo la cessazione della causa straordinaria che ha impedito al testatore di ricorrere alle forme ordinarie.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Apre la disciplina dei testamenti speciali, pensati per situazioni eccezionali in cui il ricorso alle forme ordinarie risulta impossibile o troppo difficoltoso.

Contenuto

In caso di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni che rendano impossibile o particolarmente difficile ricorrere alle forme ordinarie, il testamento può essere ricevuto da un notaio, dal sindaco o da un ministro di culto, alla presenza di due testimoni, con modalità semplificate rispetto a quelle ordinarie.

Profili applicativi

La semplificazione formale risponde a esigenze pratiche concrete: in situazioni di emergenza, imporre le rigide formalità ordinarie rischierebbe di privare il testatore della possibilità effettiva di disporre delle proprie sostanze.

In sintesi

In situazioni eccezionali come malattie, calamità o infortuni, il testamento può essere ricevuto con forme semplificate da notaio, sindaco o ministro di culto.