Testo della norma
Comma 1: Requisiti Straordinari
Quando il testatore non può avvalersi delle forme ordinarie di testamento (Art. 601 C.C.) a causa di:
- Malattia contagiosa;
- Calmità pubblica (terremoti, inondazioni);
- Infortuni;
il testamento è valido se ricevuto da un **giudice di pace** del luogo, dal **sindaco** o da chi ne fa le veci, o da un **ministro di culto**, in presenza di **due testimoni di età non inferiore ai sedici anni**.
Comma 2: Formalità
Il testamento è redatto per iscritto, letto al testatore, e sottoscritto dal testatore, da chi lo riceve e dai testimoni.
Comma 3: Scadenza di Efficacia
Questo testamento speciale **perde efficacia tre mesi** dopo la cessazione della causa straordinaria che ha impedito al testatore di ricorrere alle forme ordinarie.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Apre la disciplina dei testamenti speciali, pensati per situazioni eccezionali in cui il ricorso alle forme ordinarie risulta impossibile o troppo difficoltoso.
Contenuto
In caso di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni che rendano impossibile o particolarmente difficile ricorrere alle forme ordinarie, il testamento può essere ricevuto da un notaio, dal sindaco o da un ministro di culto, alla presenza di due testimoni, con modalità semplificate rispetto a quelle ordinarie.
Profili applicativi
La semplificazione formale risponde a esigenze pratiche concrete: in situazioni di emergenza, imporre le rigide formalità ordinarie rischierebbe di privare il testatore della possibilità effettiva di disporre delle proprie sostanze.
In sintesi
In situazioni eccezionali come malattie, calamità o infortuni, il testamento può essere ricevuto con forme semplificate da notaio, sindaco o ministro di culto.