Art. 612 C.C. – Consegna del testamento in porto nazionale

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Consegna a Autorità Marittima

Se la nave giunge in un **porto della Repubblica**, il comandante deve depositare uno degli originali del testamento all’ufficio dell’**autorità marittima** locale.

Comma 2: Trasmissione al Tribunale

L’autorità marittima trasmette l’atto al **Tribunale** del luogo dove il testatore aveva il suo ultimo domicilio in Italia o, se sconosciuto, al Tribunale di Roma.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Completa la disciplina della consegna del testamento redatto a bordo, per l'ipotesi in cui la nave approdi invece in un porto nazionale.

Contenuto

Se la nave approda in un porto nazionale, il testamento ricevuto a bordo deve essere consegnato all'autorità marittima locale, che provvede alla sua trasmissione secondo le forme previste dalla legge.

Profili applicativi

La differenziazione tra porto estero e porto nazionale individua, in ciascun caso, l'autorità più idonea a ricevere e custodire il testamento speciale, assicurando comunque continuità nella catena di conservazione dell'atto.

In sintesi

Il testamento redatto a bordo di nave in porto nazionale va consegnato all'autorità marittima locale.