Art. 625 C.C. – Erronea indicazione dell’erede o del legatario

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma Unico: Validità nonostante l’errore

La disposizione testamentaria è valida quando la persona dell’erede o del legatario è stata erroneamente indicata o il bene che forma oggetto della disposizione è stato erroneamente descritto, se dal **contesto del testamento** o altrimenti è possibile determinare in modo certo la **volontà effettiva** del testatore.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Evita che un semplice errore materiale nell'identificazione dell'erede, del legatario o dell'oggetto del lascito comprometta la validità della disposizione testamentaria.

Contenuto

L'errore nell'indicazione della persona chiamata a succedere, o nella designazione dell'oggetto della disposizione, non vizia la disposizione stessa quando dal complesso del testamento risulti con certezza a quale persona o a quale oggetto il testatore intendesse effettivamente riferirsi.

Profili applicativi

Il principio di conservazione dell'atto prevale sulla forma letterale: se la reale volontà del testatore è comunque ricostruibile dal testo complessivo del testamento, un mero errore materiale nella denominazione non deve pregiudicare l'efficacia della disposizione.

In sintesi

Un errore nell'indicazione dell'erede, del legatario o dell'oggetto non invalida la disposizione se la reale volontà del testatore risulta comunque con certezza dal testamento.