Testo della norma
Comma 1: Nullità
È **nulla** la disposizione a favore di persona che non può essere determinata o identificata con la certezza richiesta (persona **incerta**).
Comma 2: Disposizione a Arbitrio di Terzo
È ugualmente **nulla** la disposizione con la quale si lascia al **mero arbitrio di un terzo** (che non sia il testatore stesso) la facoltà di determinare l’erede o il legatario, o di determinare la quota di eredità o l’oggetto del legato.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Ribadisce, con specifico riferimento alle disposizioni testamentarie, il principio generale sulla necessaria determinabilità del beneficiario.
Contenuto
È nulla la disposizione testamentaria a favore di una persona che non sia in alcun modo determinabile, neppure attraverso elementi estrinseci desumibili dal complesso del testamento, salve le eccezioni specificamente previste dalla legge.
Profili applicativi
La ricerca di elementi estrinseci di determinazione, prima di concludere per la nullità, valorizza la volontà del testatore anche quando questi non abbia indicato in modo diretto e immediato l'identità del beneficiario, purché essa risulti comunque ricostruibile.
In sintesi
La disposizione a favore di persona non determinabile, neppure tramite elementi desumibili dal testamento, è nulla, salve le eccezioni di legge.