Testo della norma
Comma 1: Capacità Successoria
Le disposizioni a favore di **enti non ancora riconosciuti** (es. fondazioni o associazioni non dotate di personalità giuridica) non sono nulle.
Comma 2: Sanatoria (Abrogato)
Il comma che prevedeva l’obbligo di chiedere il riconoscimento è stato **abrogato** dall’Art. 13 della L. 22 Giugno 2000, n. 192 (che ha modificato l’Art. 600 C.C.).
Comma 3: Efficacia Attuale
Attualmente, in virtù delle modifiche normative (in particolare D.P.R. 361/2000 e L. 192/2000), le disposizioni testamentarie a favore di enti, associazioni o comitati non riconosciuti sono **pienamente efficaci** e non sono subordinate all’autorizzazione governativa né all’obbligo di richiedere il riconoscimento.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Risolve il problema pratico posto dalle disposizioni testamentarie a favore di enti che non hanno ancora ottenuto il riconoscimento come persone giuridiche.
Contenuto
Le disposizioni testamentarie a favore di enti non riconosciuti come persone giuridiche valgono come disposizioni a favore delle persone fisiche che li compongono o li rappresentano, salvo che l'ente ottenga il riconoscimento entro il termine previsto dalla legge, nel qual caso l'attribuzione si consolida direttamente a suo favore.
Profili applicativi
La soluzione intermedia, che evita sia la nullità automatica sia un'attribuzione incerta, rispetta la volontà del testatore di favorire l'ente, offrendo comunque un meccanismo transitorio che tutela l'attribuzione anche prima che il riconoscimento formale sia intervenuto.
In sintesi
Il lascito a un ente non riconosciuto vale a favore delle persone che lo compongono, salvo che l'ente ottenga il riconoscimento entro il termine previsto.