Art. 630 C.C. – Disposizioni a favore di persone da scegliersi tra più designati

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Scelta non arbitraria

Se il testatore ha lasciato all’erede o al legatario, o a un terzo, la facoltà di scegliere il legatario tra **più persone determinate** (o categorie di persone) dal testatore stesso, il legato è **valido**.

Comma 2: Scelta mancata

Se l’onerato (erede o legatario a carico del quale è posto il legato) o il terzo non fa la scelta, questa è fatta a cura del **tribunale** su ricorso di chiunque vi abbia interesse.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Ammette un margine di scelta rimesso a un terzo, purché circoscritto entro i confini già tracciati dal testatore.

Contenuto

Se il testatore rimette a un terzo la scelta tra più persone o categorie di persone già designate nel testamento, la disposizione è valida, purché il terzo si limiti a scegliere tra i soggetti effettivamente indicati dal testatore stesso.

Profili applicativi

La validità della scelta delegata al terzo dipende dal fatto che il perimetro dei possibili beneficiari sia già stato fissato dal testatore: il terzo esercita quindi una funzione di individuazione concreta, non di libera determinazione del beneficiario.

In sintesi

Il testatore può rimettere a un terzo la scelta tra più persone già designate, ma non può delegargli la libera individuazione del beneficiario.