Testo della norma
Comma 1: Scelta non arbitraria
Se il testatore ha lasciato all’erede o al legatario, o a un terzo, la facoltà di scegliere il legatario tra **più persone determinate** (o categorie di persone) dal testatore stesso, il legato è **valido**.
Comma 2: Scelta mancata
Se l’onerato (erede o legatario a carico del quale è posto il legato) o il terzo non fa la scelta, questa è fatta a cura del **tribunale** su ricorso di chiunque vi abbia interesse.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Ammette un margine di scelta rimesso a un terzo, purché circoscritto entro i confini già tracciati dal testatore.
Contenuto
Se il testatore rimette a un terzo la scelta tra più persone o categorie di persone già designate nel testamento, la disposizione è valida, purché il terzo si limiti a scegliere tra i soggetti effettivamente indicati dal testatore stesso.
Profili applicativi
La validità della scelta delegata al terzo dipende dal fatto che il perimetro dei possibili beneficiari sia già stato fissato dal testatore: il terzo esercita quindi una funzione di individuazione concreta, non di libera determinazione del beneficiario.
In sintesi
Il testatore può rimettere a un terzo la scelta tra più persone già designate, ma non può delegargli la libera individuazione del beneficiario.