Art. 631 C.C. – Disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Nullità (Arbitrio Erede/Legatario)

È **nulla** ogni disposizione testamentaria con cui si lascia all’**arbitrio dell’erede o del legatario** (cioè dell’onerato) la facoltà di determinare l’oggetto o la quantità del legato.

Comma 2: Validità (Arbitrio Terzo)

È **valida** la disposizione a titolo particolare (legato) se il testatore ha rimesso all’**arbitrio di un terzo** la determinazione dell’oggetto o della quantità del legato, e il terzo non può eccedere il valore massimo stabilito dal testatore o indicato dal tribunale. Se il terzo non può o non vuole procedere alla determinazione, provvede l’**autorità giudiziaria**.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Distingue le ipotesi in cui la determinazione rimessa a un terzo è ammissibile da quelle in cui equivale a un'indebita delega della volontà testamentaria.

Contenuto

È nulla la disposizione testamentaria che rimette al mero arbitrio di un terzo la determinazione della quota di eredità o l'individuazione del beneficiario, mentre resta valida se al terzo è rimesso un apprezzamento secondo equità e ragionevolezza, e non una scelta del tutto discrezionale.

Profili applicativi

La distinzione tra mero arbitrio ed equo apprezzamento tutela il carattere personale della volontà testamentaria: il testatore può affidare a un terzo margini tecnici di valutazione, ma non può rinunciare del tutto a determinare, almeno nei criteri essenziali, il contenuto della propria disposizione.

In sintesi

La determinazione della quota o del beneficiario non può essere rimessa al mero arbitrio di un terzo, ma solo a un suo apprezzamento equo e ragionevole.